Gli Enti del terzo settore (Ets) devono tenere il registro dei volontari che prestano attività di volontariato e sottoporlo a vidimazione.
Come funziona
Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del terzo settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
Gli Enti del terzo settore che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima (in base al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Modalità richiesta vidimazione
Per richiedere la vidimazione del registro volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con sede a Scandiano iscritte negli appositi registri regionali (fino alla scadenza dei termini previsti delle fasi di trasferimento dei dati al Runts e della seguente verifica degli stessi) e degli enti del terzo settore con sede a Scandiano iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, è necessario consegnare il registro e la documentazione presso:
Segreteria Generale presso il Municipio di Scandiano in Corso Vallisneri n. 6, nei giorni e orari di apertura al pubblico (lunedì 9:00 – 13:00, dal martedì al venerdì 11:00 – 13:00, giovedì pomeriggio 15:00 – 17:00)
Documentazione necessaria
Il legale rappresentante dell’associazione richiedente o suo delegato deve presentare all’ufficio:
- modulo di richiesta vidimazione del registro volontari sottoscritta dal legale rappresentante ed eventuale delega ad altra persona per la consegna e il ritiro del registro;
- copia di un documento di identità valido del richiedente e della persona eventualmente delegata;
- il registro da vidimare, con le pagine già numerate e non compilate;
- copia Statuto dell’Associazione;
- imposta di bollo o dichiarazione di esenzione di imposta riportante i riferimenti normativi, sottoscritta dal legale rappresentante.
Imposta di bollo
Per ogni libro è prevista l’applicazione di una marca da bollo da 16,00 € per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Le ONLUS, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante “Disciplina dell’imposta di bollo”).
Le cooperative sociali e loro consorzi sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma del combinato disposto dell’art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117.
Gli enti del Terzo Settore sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, commi 1 e 5, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117. A norma dell’art. 1, comma 1, del D.lg. 3 luglio 2017, n. 117, “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”, escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;
Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);
Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.