A partire dal 2014 sono in vigore nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori , di figli maggiorenni portatori di handicap grave e/o non autosufficienti), l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del P.M., al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. utilizzando allo scopo : Modulo di convenzione per avvocato
L’accordo da inoltrare al Comune di Scandiano potrà essere presentato dall’avvocato di persona, via PEC a:
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della legge 162/2014 prevede , a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale. DOVE RIVOLGERSI: Ufficio Stato Civile del Comune di Scandiano Corso Vallisneri 6 – tel 0522764201 ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO Tutti i giorni su appuntamento REQUISITI NECESSARI : Dove Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione in forma civile
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Chi si può avvalere di questa modalità semplificata Tutte quelle coppie che:
- non hanno figli minori;
- non hanno figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non hanno figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum) ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE
- trasmissione all’ufficio di Stato Civile, agli indirizzi sotto indicati , della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati)
- prenotazione di un appuntamento all’ufficio di stato civile ;
- Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare insieme davanti all’ufficiale di stato civile a sottoscrivere l’accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio ;
- l’ufficiale dello stato civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento ( da fissare oltre 30 giorni dalla firma dell’accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare ( o non confermare ) l’accordo precedentemente sottoscritto;
- la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Prenotazione appuntamento : email: telefono : 0522764201 Sig.ra Cattani Patrizia fax: 0522 764212 COSTO Il procedimento prevede il versamento di € 16,00 da pagare mediante:
- bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale: CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA
IN SIGLA: CASSA CENTRALE BANCA
con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 17 C 03599 01800 000000139290
con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei diritti; - in contanti presso la tesoreria del Comune di SCANDIANO con consegna della reversale di avvenuto pagamento al personale addetto;
con causale “ diritto fisso per separazione/divorzio” RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio Legge 162/2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile ALLEGATI :
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER SEPARAZIONE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MODIFICHE CONDIZIONI SEPARAZIONE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER DIVORZIO
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MODIFICHE CONDIZIONI DIVORZIO