Cambiamento di residenza

Ogni variazione di residenza deve essere comunicata al Comune nel quale si intende risiedere.

Le richieste di residenza devono essere presentate:

– tramite mail all’indirizzo: utilizzando i moduli reperibili sul questa pagina, più sotto, alla voce cambiamento di residenza; oppure
– tramite la Piattaforma on-line ANPR accessibile tramite SPID. In caso di impossibilità di accesso alle modalità telematiche è possibile prendere appuntamento contattando l’Ufficio Anagrafe

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe del Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6 – tel. 0522-764210

L’ufficio anagrafe riceve liberamente secondo l’orario di apertura riportato sotto.

Si consiglia comunque di prenotare un appuntamento prima di recarsi agli sportelli; questo consentira un più efficace servizio da parte degli operatori.

Come prenotare: telefonare ai numeri 0522 764210 – 0522764208

ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

REQUISITI NECESSARI
Per essere iscritti all’anagrafe dei residenti è necessario aver stabilito la dimora abituale all’interno del territorio del Comune di Scandiano o aver apportato variazioni alla composizione del proprio nucleo familiare (persone entrate o uscite).

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE
L’art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. 223/1989

  • a) trasferimento di residenza da altro comune , dall’estero o trasferimento di residenza all’estero;
  • b) costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
  • c) cambio di abitazione all’interno del comune

Le disposizioni del D.L. acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche , attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all’ufficio anagrafe di Corso Vallisneri n. 6
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di SCANDIANO Ufficio Anagrafe CORSO VALLISNERI 6 – 42019 SCANDIANO (RE)
  3. per fax al numero 0522764212
  4. per via telematica all’email o tramite PEC all’indirizzo  

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).

Allegato A

Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B).

Allegato B

MODELLI

PROSIEGUO DELL’ITER

A seguito della dichiarazione resa l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a :

  • registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime;
  • accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa
  • e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.

Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .