Chi intende occupare in modo temporaneo spazi pubblici o di uso pubblico sulle strade, loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità necessarie per esecuzione di opere, depositi e apertura cantieri stradali devono presentare istanza di concessione utilizzando apposito modulo di domanda “Occupazione temporanea cantieri” .
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Nuovo Codice della Strada chiunque esegue lavori nelle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e/o pedoni deve obbligatoriamente segnalarli con cartelli di formato A3 di colore giallo. Deve essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere ed inoltre almeno un cartello ogni 20 metri lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. Sui cartelli deve essere riportato il numero e data di ordinanza. (La richiesta di ordinanza deve essere presentata su apposito modulo ( Ordinanza cantieri).
La mancata apposizione della segnalazione temporanea comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21 comma 4 del D. Lgs n. 285/92.
In caso di rinuncia, per non incorrere nella tassazione prevista per legge, la comunicazione di rinuncia all’occupazione di suolo pubblico deve pervenire all’Ufficio Protocollo prima della data di inizio della concessione richiesta.
In caso di proroga dovrà essere presentata domanda almeno 7 giorni prima della scadenza.
REQUISITI
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o titolare dell’Impresa esecutrice dell’intervento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Istanza presentata su apposito modello “Occupazione temporanea cantieri” , con allegati:
- disegno illustrativo dell’ubicazione del cantiere e dimensioni dell’area da occupare e di strada/marciapiede, del posizionamento dell’ingombro;
- fotocopia della carta d’identità del richiedente, nel caso in cui la domanda venga spedita tramite posta o fax (in questo caso sulla domanda dovrà essere successivamente apposta la prescritta marca da bollo);
NORMATIVA
Legge 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni D. Lgs 30/04/1992 n. 285, artt. 20 e 21 (Nuovo codice della strada);
D.P.R. 16/12/1992 n. 495, artt. 30, 31, 37-43 (Regolamente di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada)
Deliberazione C.C. n. 118/98 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”
TEMPISTICA
La durata del procedimento è di 30 gg. dalla presentazione dell’istanza.