Commercio in sede fissa – Vendite di liquidazione – promozionali – saldi di fine stagione – vendite sotto costo

Per vendite straordinarie s’intendono quelle di liquidazione, promozionali , di fine stagione (saldi) e sotto costo nelle quali l’esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l’anno per un periodo non superiore a sei settimane in caso la vendita di liquidazione sia effettuata per cessazione dell’attività commerciale o per cessione dell’azienda la vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane.
L’effettuazione delle vendite è soggetta a comunicazione preventiva all’Ufficio Commercio e alla Polizia Municipale da far pervenire almeno 15 gg prima della data di inizio delle vendite medesime.
Le vendite di liquidazione posso essere svolte per i seguenti motivi:

  • a) cessazione dell’attività commerciale (per un periodo massimo di 13 settimane);
  • b) cessione dell’azienda (per un periodo massimo di 13 settimane);
  • c) trasferimento della sede aziendale (per un periodo massimo di 6 settimane);
  • d) trasformazione o rinnovo locali (per un periodo massimo di 6 settimane)..

Al termine della vendita di liquidazione con la motivazione riportata alla lett.a), l’esercente è tenuto alla riconsegna del titolo autorizzatorio al Sindaco (pertanto viene revocata la licenza).
La motivazione di cui alla lett.d) presuppone l’esecuzione di lavori rilevanti, tali da determinare la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione al Comune.

Il procedimento deve essere attivato tramite SUAP ON-LINE

Non è possibile l’effettuazione della vendita di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali possono essere effettuate nel rispetto della D.G.R 1804 del 9.11.2016 e delle prescrizioni contenute nell’allegato “A” della Deliberazione 1732/1999.
In particolare non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Per le vendite promozionali non sussiste l’obbligo di presentare la preventiva comunicazione.
Deve essere indicato all’esterno del locale, in modo ben visibile, lo svolgimento della vendita promozionale con la data d’inizio e termine della vendita stessa che deve essere per un periodo di tempo limitato.
Deve inoltre essere esposto il prezzo ordinario, la percentuale di sconto praticato ed il prezzo finale sui prodotti soggetti a vendita promozionale.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione nel rispetto della D.G.R 1804 del 9.11.2016 potranno essere svolte:
SALDI INVERNALI possono essere effettuati a partire dal PRIMO giorno feriale antecedente l’Epifania e nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l’inizio di detti saldi è anticipato al sabato, per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.
SALDI ESTIVI possono essere effettuati a partire dal PRIMO sabato di LUGLIO per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.

E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di esporre le merci offerte nella vendita stagionale in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
Per i saldi di fine stagione non sussiste l’obbligo di presentare la preventiva Comunicazione, come disposto dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1780 del 02/12/2013 che ha modificato la D.G.R.E.R. n. 1732/1999 e s.m.i., fatte salve comunque tutte le altre prescrizioni contenute nell’allegato “A” (periodo, modalità di pubblicità, ecc.).

VENDITA SOTTOCOSTO
Le vendite sottocosto deve essere comunicata al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

E’ vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:

a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell’inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.

Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta, almeno con la pubblicazione all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l’intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.

Il procedimento deve essere attivato tramite SUAP ON-LINE