PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L’EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
tra:
la Provincia di Reggio Emilia
i Comuni della provincia di Reggio Emilia
le altre Stazioni appaltanti pubbliche operanti in provincia di Reggio Emilia
l’I.N.P.S. di Reggio Emilia
l’I.N.A.I.L. di Reggio Emilia
la Direzione Provinciale Lavoro di Reggio Emilia
l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
I.S.P.E.S.L.
Feneal-UIL di Reggio Emilia
Filca-CISL di Reggio Emilia
Fillea-CGIL di Reggio Emilia
Collegio Costruttori Edili di Reggio Emilia
Aniem-Confapi di Reggio Emilia
ANCPL-Legacoop di Reggio Emilia
Confcooperative Reggio Emilia
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa di Reggio Emilia
Confartigianato – Federimpresa di Reggio Emilia
Gruppo Imprese Reggiane
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Confesercenti
Premesso che:·
– il lavoro nero e l’evasione contributiva rischiano di
diventare elemento strutturale del mercato delle costruzioni, tanto da essere ormai fenomeni di discriminazione e di selezione nelle gare d’appalto;
· questo altera le regole di mercato introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando la realizzazione e la qualità dell’opera in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza e sull’occupazione con riflessi preoccupanti sul piano sociale, sconfinando a volte in fenomeni malavitosi;
· l’incertezza del quadro legislativo, formato dal complesso di norme regolatrici le gare d’appalto ed i regolamenti sempre in itinere, può favorire fenomeni d’aggressione ad un mercato sano, trasparente e competitivo, non caratterizzato da imprese che fanno dell’evasione contributiva e del lavoro nero il loro tratto distintivo, in quanto il moltiplicarsi degli adempimenti burocratici e delle certificazioni formali non è riuscito ad essere un utile deterrente allo sviluppo di questi aspetti degenerativi;
· negli appalti pubblici la logica del massimo ribasso, non sostenuta da una seria politica di settore che abbia al centro la selezione e la qualificazione dell’impresa di costruzioni, produce effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e non garantisce tempi e qualità nella realizzazione dell’opera pubblica;
· anche l’amministrazione pubblica ha la necessità di aggiornare strumenti, procedure e uffici al fine di svolgere un ruolo più incisivo in materia d’efficacia degli investimenti, di trasparenza nelle gare d’appalto e di rispondenza delle opere realizzate ad oggettivi criteri di qualità.
Ritenuto necessario promuovere azioni positive ed adottare intese dirette a:
· consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità, della sicurezza, della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti;
· attuare una collaborazione fattiva tra gli Enti e le imprese esecutrici, al fine di permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in contratto mettendo in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendano necessari per tutelare l’incolumità del lavoratore e prevenire gli infortuni;
· determinare condizioni ambientali positive, a partire dalle prassi seguite dai pubblici uffici, per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure e azioni utili alla prevenzione e al controllo sulle prestazioni negli appalti pubblici;
· rafforzare i processi di concertazione e condivisione interistituzionale come strumento e prassi di governo e di coesione sociale del territorio;
· definire il ruolo e i compiti delle figure chiamate a dirigere i lavori o a sovrintendere alla loro esecuzione per la realizzazione delle opere pubbliche.
Tutto ciò premesso, si conviene:
a) di dare vita al Protocollo d’intesa, col quale le parti intendono contribuire all’intensificazione delle iniziative per prevenire e contrastare il lavoro nero, l’evasione contributiva e la presenza d’imprese irregolari negli appalti d’opere o lavori pubblici che si realizzano nel territorio della provincia di Reggio Emilia , nello spirito della legge n. 55/90 e successive modificazioni.
A tale scopo sono state identificate procedure che, fermo restando quanto stabilito dalle normative di legge vigenti, hanno la finalità di introdurre un reale controllo sull’attività delle imprese che seguono i lavori e sui requisiti delle imprese subappaltatrici, coordinando e rendendo omogenee le procedure di appalto pubblico di lavori da parte di tutti i committenti pubblici del territorio provinciale.
b) Il Protocollo sarà recepito con apposito atto deliberativo delle Stazioni Appaltanti aderenti. L’atto in questione disporrà in ordine all’integrazione dei bandi di gara, dei capitolati speciali, dei contratti d’appalto, dei contratti di cottimo e, comunque, di ogni forma di affidamento di opere edili, recependo le condizioni previste dalla presente intesa. Il protocollo potrà essere applicato ai lavori edili compresi in appalti misti, anche quando l’appalto sia giuridicamente configurabile, per prevalenza di prestazioni, come appalto di servizi. La stazione appaltante individuerà caso per caso gli appalti in cui la componente di lavori edili sia particolarmente rilevante nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’appalto di servizio, prevedendo per quest’ultimi l’applicazione del Protocollo.
c) Tra le parti si concorda inoltre di procedere, con successivi atti, alla individuazione di un sistema premiante, finalizzato a promuovere la collaborazione propositiva da parte dell’appaltatore in materia di sicurezza, nonché a premiare le aziende che hanno lavorato per la Stazione Appaltante e che, durante ogni anno solare, non hanno avuto infortuni sul lavoro, rispettando tutte le normative di sicurezza e la regolarità contributiva, tenuto conto anche dei contenuti del Protocollo d’intesa per l’introduzione dei sistemi premianti in edilizia sull’applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sottoscritto a Reggio Emilia il 26 giugno 2003 tra gli Organismi Paritetici per il settore delle costruzioni della provincia di Reggio Emilia ed ASL/ SPSAL, DPL, ISPESL.
Preso atto
della fondamentale importanza di favorire, da parte delle locali Stazioni Appaltanti Pubbliche, la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici edili, allo scopo di garantire la regolarità delle applicazioni contrattuali e della normativa sulla prevenzione degli infortuni, stante il rapporto di stretta connessione che intercorre tra lavoro abusivo e irregolare, concorrenza sleale tra imprese e tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei lavoro nei cantieri edili,
le parti firmatarie si adopereranno affinché:
1. sia costituita in seno alla Provincia o al Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna (SITAR), un’ unica Banca Dati degli appalti pubblici. In tale banca dati dovranno confluire tutte le notizie relative ai bandi, alle aggiudicazioni di lavori edili, di manutenzioni a carattere edile e di fornitura di servizi inerenti l’edilizia, nonché le informazioni relative alle imprese esecutrici degli stessi, agli eventuali subappalti o forniture di noli, e alle denunce di inizio lavori nei cantieri pubblici dell’intero territorio provinciale. Tale banca dati, che deve essere consultabile dagli Enti e dagli operatori interessati, sostituisce e riassume gli attuali archivi parziali tenuti dalle Casse Edili e dalla Direzione Provinciale del Lavoro, e favorisce l’incrocio con la banca dati dell’AUSL in ordine al rispetto formale del D. Lgs. 626/94 (nomine, formazione, ecc.) e alle iscrizioni ad elenchi speciali (amianto, rifiuti, lavori in quota, ecc.);
2. le Stazioni Appaltanti firmatarie si impegnano ad inserire nel SITAR, in ogni caso, anche i dati relativi a bandi, gare, aggiudicazioni, etc. previsti dal presente protocollo;
3. si eviti il ricorso al subappalto di parte di lavori pubblici ad imprese prive di esperienza professionale e di adeguata struttura tecnico-organizzativa;
4. le Stazioni Appaltanti attuino una serie di controlli, preliminari alla realizzazione dei lavori e successivamente in corso d’opera, tali da assicurare il rispetto integrale delle finalità istitutive del Protocollo, a tutela sia della correttezza dei procedimenti amministrativi che della qualità del lavoro prestato dagli operatori;
5. in caso di irregolarità o inadempienza nella conduzione dei rapporti di lavoro, dei subappalti o delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti, si possano tempestivamente mettere in atto le opportune iniziative per rimuovere tali problemi, ovvero che, in difetto di tali iniziative, si provveda a bloccare i pagamenti degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) oltre che del Saldo Finale Lavori (SFL), fatto salvo che gravi inadempimenti nell’applicazione del Protocollo o gravi inosservanze alle norme di sicurezza costituiscono motivazione di risoluzione del Contratto;
6. le Stazioni Appaltanti programmino attività formative rivolte al controllo del procedimento amministrativo sui cantieri pubblici per il proprio personale interessato alle procedure di appalto, con l’assistenza degli Enti Paritetici di settore e degli Enti Pubblici firmatari;
7. le Parti stipulanti si incontrino periodicamente e regolarmente per:
· monitorare lo stato di applicazione del Protocollo, anche allo scopo di rimuovere eventuali impedimenti,
· ottimizzare ed armonizzare le relative procedure delle singole Stazioni Appaltanti, in ordine a Bandi di Gara, Capitolati Speciali e Contratti di Appalto, al fine di garantire la migliore applicazione del Protocollo stesso.
8. Le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie si impegnano formalmente a favorire la massima diffusione e conoscenza del Protocollo e di tutte le modalità operative in esso previste, in modo da agevolare al massimo i successivi rapporti intercorrenti tra la Stazione Appaltante e le ditte esecutrici .
9. Le parti si impegnano inoltre a prevedere, previo specifico accordo, che all’interno del processo edilizio siano presenti anche i Comitati Territoriali Paritetici, attori essi stessi della sicurezza così come riconosciuti dal D. Lgs. 626/94, associati localmente nell’ Associazione per la Sicurezza in Edilizia (ASE). Tale accordo potrà definire i contenuti e le modalità con cui ASE collaborerà con la Stazione Appaltante in materia di progettazione della sicurezza. In tale accordo si definiranno, inoltre, le modalità con cui tali attività saranno remunerate ad ASE nell’ambito degli oneri per la sicurezza previsti per l’appalto.
Tale complesso di azioni garantirà lo stabilirsi di corrette e positive relazioni tra i vari soggetti aventi causa, allo scopo di favorire una maggior qualificazione del settore edile in provincia di Reggio Emilia.
In merito agli obblighi dell’Appaltante e degli appaltatori derivanti dal presente Accordo, con particolare riguardo all’inserimento nei Capitolati Speciali d’Appalto di clausole coerenti in ordine all’osservanza dei contratti di lavoro, all’osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori, alle verifiche e controlli in cantiere, al subappalto e alle sanzioni previste, si conviene:
1) INFORMAZIONI
Per ogni aggiudicazione di appalto la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione, ai sensi della legge n. 55/90, alle Casse Edili e agli Enti Previdenziali, o, quando sarà operativa, alla Banca Dati individuata ai punti 1 e 2 della premessa, indicando:
- denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta aggiudicataria
- tipologia dell’opera o dei lavori,
- modalità di affidamento dell’appalto,
- importo complessivo ed incidenza presunta della mano d’opera,
- localizzazione dell’opera o dei lavori,
- data prevista inizio e fine lavori,
- lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera,
- elenco nominativo delle imprese presunte subappaltatrici e affidatarie di noli a caldo e fornitura con posa in opera. Per le imprese di cui venisse autorizzato il subappalto in un secondo momento, si darà luogo ad una specifica comunicazione integrativa.
2) SOPRALLUOGHI PRELIMINARI
L’Impresa concorrente dovrà effettuare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tramite il legale rappresentante o tecnico munito di delega del legale rappresentante con atto specifico sottoscritto in originale, la visita al luogo dove devono svolgersi i lavori e visionare gli elaborati tecnici alla presenza di un funzionario o incaricato della Stazione Appaltante che rilascerà apposita attestazione. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo comprensiva di tale attestazione dovrà essere allegata fra i documenti richiesti a corredo dell’offerta. In ogni caso nessun soggetto può svolgere il medesimo sopralluogo per più di un’impresa.
Ciò al fine di garantire alla stazione appaltante che le imprese concorrenti siano effettivamente consapevoli della natura della prestazione che sarà richiesta all’aggiudicatario.
Per importi di lavori inferiori a € 150.000,00, o ritenuti dal RUP, con motivazione scritta, di carattere particolarmente semplice, la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla complessità e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere la dichiarazione di avvenuto sopralluogo tra i documenti richiesti a corredo dell’offerta.
3) LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
La Stazione Appaltante valuterà annualmente se avvalersi preferibilmente della facoltà prevista dall’art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006 per tutte le opere di importo rientrante nei limiti ivi previsti.
Le imprese interessate ad essere invitate alle gare di cui all’art.123 del D. Lgs. n. 163/2006, in concomitanza con la domanda di iscrizione all’elenco previsto dal Decreto stesso, nonché nel momento in cui vengano invitate a presentare offerta, devono presentare:
- il certificato di regolarità contributiva (DURC);
- l’auto certificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di legge in materia di formazione alla sicurezza (art. 21 – 22 D. Lgs. n. 626/94). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le attestazioni formali all’atto dell’aggiudicazione.
Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse gravi difformità tra gli attestati prodotti al momento dell’aggiudicazione e l’autocertificazione preliminarmente inviata, potrà avvalersi della facoltà di non procedere alla sottoscrizione del contratto.
In assenza di tale documentazione la domanda non potrà essere ritenuta valida.
4) MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE DA DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI.
1. L’Appaltatore per sè e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno ottemperare a tutti gli oneri necessari per la realizzazione delle misure organizzative di seguito indicate, che si intendono compensati nei prezzi offerti, come condizione per la stipula del contratto d’appalto.
2. L’appaltatore, ove consentito dalla normativa vigente, dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto. In particolare si intende sancire, nel Capitolato Speciale di Appalto,l’obbligo per le imprese esecutrici, ancorchè certificate SOA, di applicare un CCNL del settore edile per i lavoratori impiegati nell’esecuzione di lavori pubblici di carattere edile, con conseguente obbligo di iscrizione al sistema bilaterale edile. A tale riguardo costituisce parte integrante del Protocollo l’allegata tabella esemplificativa delle attività di carattere edile ricomprese nelle varie classi di certificazione.
3. Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l’iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo art.5.
4. Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
5) ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI
Le imprese che si aggiudicano l’appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici – se tenute ai sensi del CCNL applicato – dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ad una cassa edile della provincia di Reggio Emilia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi.
Per tutti i casi di lavori specialistici, individuati dal CCNL applicato o da altri accordi collettivi in materia di trasferta, per i quali non è prevista l’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere, le imprese interessate sono tenute, anche ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006, a fornire alla locale cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti.
Tali obblighi si riferiscono alle imprese che, ai sensi del punto 1 del precedente art. 4, sono tenute all’applicazione di un CCNL del settore edile ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto di appalto.
6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a – estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
b – registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c – fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d – copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f – attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g – copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d’appalto prevedendone l’espressa specifica sottoscrizione.
2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti:
- nome e cognome,
- fotografia,
- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell’impresa,
- numero di iscrizione al libro matricola aziendale,
- numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA.
3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 .
4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica.
Tesserino, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.
Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere.
5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari.
6. In caso di grave ritardo da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall’art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
7) SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, nell’ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera.
La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, a verificare la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.
Le riunioni tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse entro 5 giorni lavorativi , alla Stazione Appaltante attraverso il Direttore dei Lavori, o il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione o altro tecnico incaricato. La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 e dall’art. 5 del D. Lgs n. 494/1996.
Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni anche con i lavoratori per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel PSS per la fase in attuazione e delle eventuali variazioni significative subentrate.
Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.
Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle attività caratteristiche, la stazione appaltante organizza – ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 e del D. Lgs n. 494/1996 – attraverso il Coordinatore per l’Esecuzione o altro tecnico incaricato o il Direttore Lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza delle stesse attività caratteristiche.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato trasmetterà, con cadenza mensile, al Responsabile Unico del Procedimento una relazione, redatta mediante apposita modulistica, relativa all’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 5 del D.Lgs 494/1996. Nei casi in cui i lavori oggetto dell’appalto abbiano durata inferiore al mese, tale relazione verrà inviata alla fine dei lavori stessi.
8) SUBAPPALTO
Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e comunicato alle locali casse edili a cura dell’appaltatore stesso. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto, all’atto del deposito del contratto di subappalto , dovrà produrre il DURC della subappaltatrice, anche se lavoratore autonomo.
E’ obbligo della Stazione Appaltante , all’atto dei SAL e del SFL, richiedere il DURC delle imprese subappaltatrici, anche se lavoratori autonomi.
9) LAVORI IN ECONOMIA / COTTIMI
La scelta delle imprese esecutrici dei lavori in caso di affidamento diretto e/o delle imprese da invitare alle gare esplorative per l’affidamento dei lavori a mezzo cottimo a norma dell’art. 125, 8° comma, del D. Lgs. n. 163/2006, viene effettuata, di volta in volta, dal Responsabile del Procedimento in relazione a:
a) tipologia e caratteristiche del lavoro,
b) valutazione delle pregresse esperienze nei rapporti con la Stazione Appaltante per quanto attiene il rispetto delle normative di sicurezza e di regolarità contributiva.
Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art.7 del D. Lgs. n.626/94 e dell’art.3 comma 8 del D. Lgs. n.494/96, le parti concordano che nell’effettuazione di lavori in economia, per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, l’impresa esecutrice, pena la revoca dell’affidamento dei lavori, prima della consegna dei lavori, debba rispettare i seguenti adempimenti:
· sottoscrizione per accettazione dell’“Ordinativo per i lavori in economia”, comprendente il “Verbale di informazione, cooperazione e sopralluogo”, in applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;
· autocertificazione, sottoscritta dall’impresa esecutrice per le finalità di cui al citato art.7 del D. Lgs. n. 626/94 e per l’applicazione dell’art.3, comma 8° del citato D. Lgs. n.494/96.
Le modalità di adempimento agli articoli di legge prospettate dal presente articolo si applicano in ogni caso ai lavori in economia/cottimi di importo complessivo superiore ad € 40.000,00 o per i quali, a discrezione della Stazione Appaltante, venga giudicata opportuna, in relazione alla particolarità/complessità del lavoro stesso, l’adozione delle misure di cui al presente articolo al fine di garantirne la sicurezza nell’esecuzione .
10) PENALI CONTRATTUALI
In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:
da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art.6 e per ogni violazione degli obblighi di cui all’art.8, 1° comma.
€ 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2).
da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall’impresa sul cantiere.
I compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.
In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti.
11) DECORRENZA E TERMINI DI APPLICAZIONE
La presente intesa si applica alle procedure di esecuzione di lavori pubblici i cui progetti esecutivi sono stati approvati dopo 60 gg. dalla data di stipula del presente protocollo, con la sola eccezione di quelli a carattere di urgenza ed indifferibilità le cui modalità di affidamento non siano oggettivamente compatibili con le procedure ivi contenute.
Reggio Emilia, 23 ottobre 2006
ALLEGATO AL PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L’EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro dell’edilizia ai dipendenti delle imprese impegnate nella esecuzione di un appalto che svolgono in via prevalente le lavorazioni appresso elencate o comunque tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia ed individuate in via generale e non esaustiva dalle seguenti definizioni:
Costruzioni Edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, I’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di
- fabbricati ad uso di abitazione;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili,
- materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc., applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell’ambito di interventi di restauro e di restauro artistico.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra – Cave di prestito – Costruzioni stradali – Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripodi, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, I’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
_ Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
_ Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi interri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
_ Lavori di scavo e murari, con successivi interri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Pertanto, con riferimento alle categorie di opere generali e specializzate di cui all’Art. 3 del DPR n° 34 del 25.01.2000, così come specificate nell’allegato A al medesimo DPR :
1. si intendono sempre sottoposte all’obbligo di applicazione di un CCNL edile le aziende che realizzano opere o lavori riferiti alle le seguenti categorie :
Categoria opere generali
OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG7, OG8, OG12;
Categoria opere specializzate
OS1, OS2, OS7, OS10, OS11, OS12, OS13, OS21, OS23, OS25, OS26, OS29, OS33, OS34;
2. si intendono ricomprese nell’obbligo di applicazione di un CCNL edile le aziende che realizzano in via prevalente o specialistica lavori od opere murarie, complementari o accessori, definiti come in premessa, effettuati all’interno di appalti riferiti alle seguenti categorie :
Categoria opere generali
OG6, OG9, OG10, OG11, OG13;
Categoria opere specializzate
OS3, OS4, OS5, OS8, OS14, OS17, OS19, OS22, OS28, OS30, OS31;
3. sono escluse dall’obbligo di applicazione di un CCNL edile le aziende che realizzano opere o lavori riferiti alle seguenti categorie :
Categoria opere specializzate
OS6, OS9, OS15, OS16, OS18, OS20, OS24, OS27, OS32.