Nei comuni con più di 15.000 abitanti si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Tre sono le possibilità di voto:
1) Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato.
2) Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
3) Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare al ballottaggio per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.