Regolamento per l’uso di sale di proprietà comunale da parte di Enti, Partiti, Organizzazioni e Privati

Il presente regolamento:
1) E’ stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12/03/87 n. 39;
2) E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/03/87 al 08/04/1987 Rep. N. 1066;
3) E’ stato trasmesso all’organo di controllo il 24/3/87 Prot. n. 4799 al quale è pervenuta il 25/6/87 Prot. N. 6203
4) E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio di questo comune dal 30/04/1987 al 15/05/1987 senza che siano state fatte rimostranze od opposizioni.
5) E’ stato modificato con deliberazione di G.C. n. 203 del 22/06/2000 pubblicata all’albo pretorio dal 06/07/2000 al 21/07/2000

ART.1

Le seguenti sale di proprietà Comunale sono destinate, oltre che ad attività proprie dell’Amministrazione Comunale anche ad iniziative e manifestazioni a carattere politico, sociale, culturale, sportivo e benefico, compatibili con le norme di sicurezza, igiene e con il decoro dei locali stessi.
– Sala Garibaldi
– Sala della Biblioteca Comunale
– Sala di Via Longarone
– Sala del Consiglio Comunale
– Sala del Castello di Arceto
– N. 2 sale del cinema teatro Boiardo

 

ART.2

I Partiti, le Associazioni, gli Enti, i privati ecc… che intendano far uso dei locali suddetti dovranno farne domanda in carta libera al Sindaco. Nella domanda che dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune almeno 7 giorni prima di quello richiesto per l’uso dovranno essere specificati il programma, la data e l’ora della manifestazione. Le domande saranno prese in considerazione nell’ordine in cui saranno pervenute al protocollo.
Il provvedimento di concessione o di diniego verrà emesso dal Sindaco, sentita la G.M. e verrà reso tempestivamente noto agli interessati.

 

ART.3

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito con apposito atto del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvederà altresì ad aggiornare il citato canone, periodicamente con ulteriori deliberazioni per adeguarlo alle reali spese (per riscaldamento, illuminazione, pulizia ecc…) che l’Amministrazione stessa deve sostenere per la gestione di detti locali.
Il versamento del canone sarà effettuato dagli interessati al Comune tramite l’Ufficio Imposte e Tasse al quale dovrà venire trasmessa l’autorizzazione alla concessione.

 

ART.4

In caso di manifestazioni che comportino lo sgombero di sedie, poltroncine ed altri arredi o allestimento di attrezzature necessarie, il tutto per altro da autorizzarsi in casi eccezionali, i i relativi lavori saranno eseguiti alla presenza di personale del Comune, a cura e spese dei concessionari, a cui incombe altresì di ripristinare non appena conclusa la manifestazione, dello stato dei locali usati.

 

ART.5

All’interno delle sale è rigorosamente vietato portare armi, animali di qualsiasi specie, danneggiare in qualunque modo gli arredi e compiere atti comunque incompatibili con la sicurezza, l’igiene e la morale.

 

ART.6

L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni a persone che dovessero verificarsi nel corso dell’uso delle sale da parte di terzi. L’Amministrazione non risponde altresì di eventuali danni alle attrezzature introdotte dai concessionari per l’allestimento e lo svolgimento di qualunque manifestazione.

 

ART.7

La Sala del Consiglio Comunale verrà concessa solo per manifestazioni di interesse generale e qualora le altre sale non siano disponibili. Potrà, comunque, essere concessa con atto del Sindaco, anche allorquando vi siano altre sale disponibili, nel caso di manifestazioni di evidente importanza e rilevanza per la vita sociale e politica.
Le iniziative promosse dai gruppi consiliari ed attinenti l’attività del Consiglio Comunale verranno autorizzate con esenzione del pagamento del canone di cui all’art.3.
Durante lo svolgimento delle iniziative da tenersi nella sala consiliare deve venire assicurata la presenza di un usciere comunale.