Con il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Unica eccezione riguarda l’art. 6 relativo alla “Costituzione dei gruppi consiliari” che entrerà in vigore con la nuova consiliatura. Fino ad allora, come previsto dall’art. 58 del nuovo Regolamento, la materia rimarrà disciplinata dall’art. 7 del Regolamento precedente che prevede:
Art. 7
Costituzione dei gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente dell’Assemblea allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri fatto salvo quanto disposto al comma terzo del presente articolo.
3. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo Consigliere a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente dell’Assemblea il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. Il Presidente dell’Assemblea provvede a darne comunicazione scritta al Sindaco.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del Gruppo consiliare che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti. E’ fatta salva la possibilità per ciascun Gruppo consiliare di designare un Capogruppo – vicario nel rispetto delle formalità di cui ai commi quattro e cinque del presente articolo.
8. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo consiliare in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi consiliari entra a far parte del Gruppo misto non acquisendo le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
Qualora tuttavia due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella sopradescritta condizione il Gruppo misto così composto dovrà eleggere al suo interno il Capogruppo; ad esso saranno riconosciute le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Dell’adesione al Gruppo misto e della nomina del Capogruppo deve essere data comunicazione per iscritto da parte dei Consiglieri interessati al Presidente dell’Assemblea che provvede a darne comunicazione
scritta ai Capigruppo e al Sindaco.